1. Il trattamento economico del personale addetto agli organismi informativi è composto dai seguenti elementi retributivi:
a) stipendio tabellare, in misura pari allo stipendio goduto dal personale di identica qualifica, livello o grado dell'amministrazione di appartenenza e comprensivo della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita in tale amministrazione, oltre alla indennità integrativa speciale e all'assegno per il nucleo familiare in quanto spettante ai sensi delle disposizioni vigenti. Per il personale assunto direttamente, lo stipendio è stabilito mediante tabella di equiparazione predisposta nel regolamento previsto dall'articolo 16, comma 1, sulla base di criteri di corrispondenza con le qualifiche, i livelli e i gradi esistenti presso le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici di ricerca;
b) indennità di funzione onnicomprensiva di qualsiasi altro trattamento accessorio, graduata per qualifiche o livelli e a seconda della capacità professionale richiesta
2. Lo stipendio di cui alla lettera a) del comma 1 segue le variazioni della stessa voce retributiva per il personale delle amministrazioni di provenienza o per il personale individuato come corrispondente nelle tabelle di equiparazione. L'indennità di cui al comma 1, lettera b), è stabilita nel regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, secondo criteri di correlazione, individuati sulla base dei parametri indicati nel periodo precedente, in misura compresa tra uno e sei volte l'indennità pensionabile spettante al dirigente generale di pubblica sicurezza, o grado equiparato.
3. L'indennità di funzione dei direttori e dei vicedirettori degli organismi informativi nonché dei capi dell'Ispettorato, dell'Ufficio centrale per la segretezza e dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi è fissata con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1.
4. È fatto divieto di corrispondere al personale addetto agli organismi informativi qualsiasi trattamento economico accessorio sotto forma di assegno o indennità diverso da quello previsto dal comma 1, ivi compresa ogni esenzione, riduzione o agevolazione fiscale ulteriore rispetto a quelle ordinariamente previste per i redditi da lavoro dipendente. È fatta salva l'assimilazione del suddetto personale al personale appartenente alle amministrazioni civili e militari dello Stato ai fini dell'accesso ai contributi comunque concessi dallo Stato a cooperative di dipendenti pubblici in adempimento di disposizioni di legge, nonché l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, con imputazione della relativa spesa sullo stanziamento di bilancio per gli organismi informativi. È altresì escluso al momento del rientro alla amministrazione di appartenenza o in caso di passaggio, sotto qualsiasi forma, ad altra amministrazione pubblica, il mantenimento